27 Marzo 2021
Trasferimento titoli PAC: le istruzioni di Agea

Pubblicate le istruzioni Agea relative alle domande di trasferimento dei titoli PAC e al pignoramento e pegno di titoli a partire dalla campagna 2021. I titoli devono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

I trasferimenti si possono realizzare con la vendita, l’affitto o il comodato di titoli con terra, affitto/comodato senza terra che comporta la decurtazione del 30% del valore dei titoli che è riversato alla riserva nazionale, affitto/comodato con il coinvolgimento di due soggetti cedenti (il proprietario dei titoli e quello della terra) nel caso in cui per l’appunto non vi sia corrispondenza tra proprietario delle superfici e intestatario dei titoli (ammesso solo se in rapporto di parentela/coniugio/affinità o se i titoli sono della società e i terreni dei soci o viceversa). E’ possibile anche la risoluzione o recesso del contratto che riportano i titoli al proprietario che li aveva ceduti.

Altre forme sono la successione anticipata, la successione effettiva, lo scioglimento della comunione ereditaria. E ancora, la trasformazione di forma societaria, il conferimento temporaneo di titoli a una società, la restituzione dei titoli dalla società al soggetto che aveva eseguito il conferimento, il conferimento di titoli a una società dal soggetto affittuario di titoli se socio della stessa. Nella casistica rientrano anche la scissione di società, la fusione di società e il subentro nel caso in cui subentrante e affittuario sono la stessa persona.

Nel caso in cui il cedente dei titoli sia iscritto al Registro debitori di Agea è necessario verificare la situazione e procedere con l’estinzione del debito entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli per procedere al perfezionamento della stessa.

L’Agea precisa anche le modalità di trasferimento relative al regime dei piccoli agricoltori.
La domanda di trasferimento va presentata entro il termine fissato per la presentazione della domanda unica e il perfezionamento delle istruttorie va fatto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento.

I titoli PAC possono essere oggetto di pignoramento nelle modalità previste per il pignoramento mobiliare nei confronti del debitore. Sono esclusi dal pignoramento i titoli condotti in affitto perché di proprietà di un terzo soggetto. Per quanto riguarda titoli all’asta l’assegnatario o l’acquirente deve essere agricoltore in attività.

I titoli Pac possono essere anche oggetto di pegno. Per ulteriori informazioni, dubbi e consigli vi consigliamo di rivolgervi al vostro ufficio di zona di riferimento.

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